Nel mondo della sicurezza sul lavoro un ruolo importante per la protezione e la tutela della salute e dell’integrità del lavoratore è svolto dai DPI, strumenti, oggetti, indumenti di fondamentale importanza nel campo della prevenzione di rischi specifici, pericoli generici ed eventuali incidenti.
Ma cosa sono di preciso? cosa dice la normativa a riguardo? scopriamolo.
Cosa sono i DPI
Partiamo dal significato della sigla, DPI sta per Dispositivi di Protezione Individuale e il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro o D.lgs 81/08 ne da una definizione specifica, dicendo che rientra in essa:
“Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Va ricordato che i DPI devono essere prescritti soltanto quando non è possibile attuare altre misure di prevenzione per ridurre i rischi alla fonte, come per esempio adottare mezzi di protezione collettiva o modificare il processo lavorativo.
Requisiti dei DPI
I DPI devono avere dei requisiti e delle caratteristiche specifiche, tra esse ricordiamo:
- essere adeguati ai rischi da prevenire;
- non costituire un rischio maggiore per il lavoratore che se ne serve;
- essere adeguati alle caratteristiche del luogo lavorativo;
- essere adeguati alle caratteristiche del sistema lavorativo;
- essere ergonomici e funzionali alla salute dei lavoratori;
- in caso di utilizzo di più DPI essi devono necessariamente essere compatibili tra loro;
- essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza;
- essere conformi e regolari secondo le normative in vigore;
Classificazione
Secondo l’allegato VIII del D.Lgs. n. 81/08, sono classificati in base alla parte del corpo che proteggono, avremo dunque:
- DPI per la testa;
- DPI per l’udito;
- DPI per occhi e viso;
- DPI per le vie respiratorie;
- DPI per mani e braccia;
- DPI per piedi e gambe;
- DPI per la pelle;
- DPI per tronco e addome;
- DPI per l’intero corpo;
- indumenti di protezione;
Le 3 categorie di DPI
Un’ulteriore divisione dei DPI avviene per le categorie, essa è probabilmente più significativa della precedente in quanto tiene conto di fattori più determinanti, ovvero il tipo e l’entità di rischio da cui proteggono il lavoratore.
Abbiamo dunque la seguente divisione:
- Categoria I;
- Categoria III;
- Categoria II;
DPI di Categoria I
Fanno parte della prima categoria i dispositivi ideati per proteggere i lavoratori da rischi minimi come:
- lesioni meccaniche superficiali;
- lesioni da prodotti pe la pulizia lievi e facilmente reversibili;
- contatto o urti con oggetti caldi fino ai 50°C;
- eventuali fenomeni atmosferici durante l’attività lavorativa;
- urti e vibrazioni lievi ma nocive per gli organi vitali;
- effetto lesivo dei raggi solari;
DPI di Categoria III
Nella terza categoria rientrano i dispositivi che volti a prevenire i rischi che possono causare conseguenze molto gravi e irreversibili (infortuni gravi o anche morte), essi proteggono da:
- sostanze e miscele pericolose per la salute;
- atmosfere carenti di ossigeno;
- agenti biologici particolarmente nocivi;
- radiazioni ionizzanti;
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
- cadute dall’alto;
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- annegamento;
- tagli da seghe a catena portatili;
- getti ad alta pressione;
- ferite da proiettile o da coltello;
- rumori particolarmente nocivi;
DPI di Categoria II
Nel nostro “elenco” abbiamo inserito la categoria 2 dopo la 3 per un motivo ben preciso: in essa si raccolgono tutti i DPI che possono rientrare nelle precedenti categorie, degli esempi sono:
- casco per proteggere da rischi meccanici;
- guanti per proteggere da rischi meccanici;
- gli indumenti catarifrangenti per segnalare la presenza dei lavoratori in condizioni di scarsa visibilità;
Valutazione della Conformità dei DPI
Tra i requisiti dei DPI abbiamo la conformità secondo le normative europee, la quale si ottiene tramite un’apposita valutazione effettuata secondo modalità diverse a seconda della Categoria di appartenenza del DPI, ecco uno schema riassuntivo:
Categoria DPI | Valutazione della Conformità |
---|---|
Categoria I | controllo interno del produttore |
Categoria II | esame UE del tipo + conformita al tipo basata sul controllo interno della produzione |
Categoria III | esame UE + conformità basata su controllo interno della produzione e prove del prodotto effettuate ad intervalli casuali; esame UE + conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione |
Documentazione Relativa
I DPI devono essere corredati di documentazione tecnica i cui contenuti minimi devono essere:
- descrizione completa del DPI e dell’uso cui è destinato;
- valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
- elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;
- disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi e del funzionamento del DPI;
- riferimenti normativi per la progettazione e la fabbricazione del DPI;
- descrizione di specifiche tecniche che sono state applicate per compensare un’applicazione parziale dei riferimenti normativi;
- calcoli di progettazione, ispezioni e esami effettuati per verificare la conformità del DPI;
- relazioni su prove effettuate per verificare la conformità del DPI:
- descrizione dei mezzi usati dal produttore per garantire la conformità;
Obblighi per Datori di Lavoro e Lavoratori
La normativa stabilisce degli obblighi che ricadono sia sui Datori di Lavoro che sui Lavoratori.
Il Datore di lavoro ha l’obbligo di:
- scegliere dei DPI da utilizzare in base a quanto emerso dalla valutazione dei rischi, individuando la relativa norma tecnica UNI-EN;
- individuare le condizioni in cui deve essere utilizzato un DPI;
- fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti;
- provvedere a manutenzioni, riparazioni e sostituzioni necessarie;
- destinare ogni Dispositivo di Protezione Individuale ad uso personale e fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- comunicare ai lavoratori il rischio dal quale il DPI li protegge;
- formare ed addestrare il lavoratore sul loro utilizzo;
Il Lavoratore ha l’obbligo di:
- sottoporsi al programma di informazione e addestramento e utilizzare i DPI;
- utilizzarli correttamente quando è richiesto;
- avere cura dei DPI;
- non apportare alcuna modifica;
- segnalare eventuali difetti, malfunzionamenti o inconvenienti;
- seguire le procedure aziendali di riconsegna dopo l’utilizzo;
Ricordiamo che:
- sui Dirigenti per la sicurezza se presenti ricadono gli stessi obblighi che ricadono sui Datori di Lavoro;
- sui Preposti ricadde l’obbligo di vigilanza sull’applicazione delle norme e delle disposizioni relative ai DPI da parte dei Lavoratori;
Le Sanzioni
Non rispettare gli obblighi relativi ai DPI porta a sanzioni specifiche che variano in base all’entità della mancanza e a chi la commette.
Ecco uno schema esplicativo:
Soggetto | Obbligo non rispettato | Sanzione |
---|---|---|
Datore di Lavoro/Dirigente | fornire i DPI; fornire informazione, formazione o addestramento sui DPI | arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192 € a 5.480 € |
Preposto | vigilanza sull’applicazione delle norme relative ai DPI; | arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da 548 € a 2.192 € |
Lavoratori | utilizzo corretto e segnalazione di difetti del DPI; sottoporsi a formazione e addestramento sui DPI; | arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 € a 657,60 € |